Obbligatorietà organo di Controllo

Le disposizioni introdotte dopo l’approvazione del Codice della Crisi d’impresa (intervenendo sull’art. 2477 cc) prevedono che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nel caso di superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti parametri:

  • Attivo patrimoniale: 4 milioni di euro;
  • Ricavi da vendite e prestazioni: 4 milioni di euro;
  • Numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Basterà tuttavia superare anche uno solo dei parametri di cui sopra, sempre in relazione al periodo temporale dei due esercizi consecutivi, per far scattare l’obbligo di nomina dell’organo di controllo.

In altre parole, entro il prossimo 16 dicembre 2019 i soggetti interessati dovranno:

  • Modificare/adeguare il proprio statuto se ciò sarà necessario;
  • Nominare il nuovo organo di controllo.

I soggetti interessati possono richiedere al tribunale di provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria, è la stessa non avviene entro i termini previsti dalla legge.

La segnalazione che dovrà essere fatta al Tribunale, potrà pervenire non solo da ogni interessato (come previsto dell’art. 2477 c.c.), ma potrà arrivare anche da parte del conservatore del registro delle imprese.