C. a. Amministratore
C. a. Titolare
News letter del 19/9/2019
Art. 325 Ricorso abusivo al credito
Riportiamo alcuni articoli del nuovo codice della crisi di impresa che impone agli amministratori di fatto di dotarsi di un sistema di controllo di gestione e di analisi finanziaria pena anche la reclusione in caso di dissesto.
In vigore dal 15/08/2020
1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un’attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 322 e 323, dissimulando il dissesto o lo stato d’insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 375 Assetti organizzativi dell’impresa
In vigore dal 16/03/2019
…………
«L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché’ di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».
Art. 13 Indicatori della crisi
In vigore dal 15/08/2020
1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi………..A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. ……….
Articolo 14 –
Art. 14 Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari
In vigore dal 15/08/2020
1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché’ di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.
Art. 15 Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati
In vigore dal 15/08/2020
1. L’Agenzia delle entrate, l’Istituto nazionale della previdenza sociale e l’agente della riscossione hanno l’obbligo, ……, di dare avviso al debitore, all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso, ……, che la sua esposizione debitoria ha superato l’importo rilevante ……, essi ne faranno segnalazione all’OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della società.